Nuova Direttiva Europea sulla gestione del rischio amianto
Disponibile il Decreto 31 dicembre 2025 , n. 213 di approvazione della nuova Direttiva europea, recentemente entrata in vigore, che introduce cambiamenti significativi nella gestione del rischio amianto, con impatti diretti anche sul comparto delle imprese specializzate.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2026
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/09/26G00008/SG
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, il quadro normativo sulla gestione del rischio amianto viene profondamente aggiornato. Il decreto modifica il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e introduce nuovi obblighi tecnici e organizzativi per le imprese, con entrata in vigore dal 24 gennaio 2026.
L’intervento normativo rafforza l’approccio preventivo e innalza il livello di tutela della salute dei lavoratori, con un abbassamento dei limiti di esposizione e un maggiore rigore nelle fasi di individuazione, monitoraggio e sorveglianza sanitaria.
Obiettivi del nuovo decreto
Il D.Lgs. 213/2025 mira a:
ridurre ulteriormente l’esposizione professionale alle fibre di amianto;
rafforzare l’individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto (MCA);
migliorare la qualità delle misurazioni ambientali e personali;
armonizzare la normativa nazionale agli standard europei più recenti;
garantire una sorveglianza sanitaria più strutturata e continuativa.
Il decreto introduce un principio chiaro e vincolante:
in caso di superamento del valore limite, oppure in caso di rinvenimento di materiali contenenti amianto non identificati preventivamente, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di adeguate misure di sicurezza.
Riduzione del valore limite di esposizione (VLEP)
La principale novità riguarda il valore limite di esposizione professionale, che viene fissato a: 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore – TWA)
Il nuovo limite è significativamente più restrittivo rispetto al passato e comporta la necessità di:
rivedere la valutazione del rischio amianto;
adeguare le misure tecniche e organizzative;
pianificare controlli ambientali più accurati.
È inoltre prevista una fase transitoria: fino al 20 dicembre 2029 potranno essere utilizzati i metodi tradizionali di misura, mentre dal 21 dicembre 2029 entreranno in vigore metodiche più avanzate.
Un’ulteriore innovazione riguarda i metodi di analisi delle fibre:
fino al 20 dicembre 2029
è consentito l’uso della microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), secondo il metodo OMS 1997 o equivalenti;
dal 21 dicembre 2029
sarà obbligatorio l’utilizzo della microscopia elettronica o di metodiche equivalenti più sensibili, in grado di rilevare anche fibre molto sottili.
Questo comporterà un adeguamento progressivo dei laboratori e dei piani di monitoraggio aziendali.
Individuazione preventiva dell’amianto prima dei lavori
Il decreto rafforza in modo sostanziale l’obbligo di verifica preventiva della presenza di amianto prima dell’esecuzione di:
lavori di demolizione;
interventi di manutenzione;
ristrutturazioni;
attività che possano comportare disturbo di materiali edilizi.
Per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, il datore di lavoro deve:
acquisire informazioni dal proprietario dell’immobile;
consultare documentazione tecnica e registri disponibili;
in assenza di dati certi, procedere con ispezione ed esame da parte di personale qualificato.
In mancanza di una verifica documentata, i lavori non dovrebbero essere avviati.
Misurazioni e monitoraggi ambientali
Il D.Lgs. 213/2025 rafforza gli obblighi di misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse, prevedendo che:
le misurazioni siano effettuate a intervalli regolari;
il campionamento sia preferibilmente personale sul lavoratore;
i risultati siano riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
i dati siano utilizzati per la pianificazione delle misure di prevenzione.
